Predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali
Per tutelare i clienti dalle contestazioni fiscali, che nascono spesso dalla dichiarazione annuale o di periodo presentata dal contribuente all’Autorità fiscale egiziana (ETA), la dichiarazione va predisposta e presentata nella forma prevista dalla normativa tributaria e societaria. Occorre tenere conto delle ultime modifiche, degli aggiornamenti, delle istruzioni e delle decisioni in materia, applicare i principi contabili e di revisione egiziani e determinare con esattezza l’imposta dovuta. È su questo terreno che l’esperienza dello Studio fa la differenza. La dichiarazione ha una scadenza e un termine di presentazione fissati dalla legge; il mancato rispetto di tale termine comporta la sanzione prevista dall’articolo 83. Ogni variazione dell’attività — ampliamento, modifica, sospensione parziale o totale o altra fattispecie — richiede specifici adempimenti, da formalizzare sui modelli previsti dalla legge.
Dichiarazioni trimestrali e annuali e liquidazioni sui redditi da lavoro
La legge sull’imposta sul reddito n. 91 del 2005 e la legge sull’imposta di bollo impongono la presentazione di una serie di dichiarazioni trimestrali a scadenze determinate. A queste si aggiungono le dichiarazioni collegate al compimento di specifiche operazioni, da presentare entro il termine stabilito dalla legge. Il legislatore ha previsto contestualmente il versamento dell’imposta dovuta da parte del soggetto obbligato.
Dichiarazioni mensili dell’imposta sulle vendite
L’imposta di bollo comporta l’onere di presentare tali dichiarazioni nel rispetto delle scadenze, secondo gli articoli richiamati dalle leggi citate, fra cui l’articolo 10 per le dichiarazioni trimestrali. Queste ultime sono predisposte sul modello 41, relativo alle imposte, alle ritenute d’acconto, agli acconti d’imposta e ai redditi da lavoro, con le rispettive dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali. Le dichiarazioni relative all’imposta di bollo seguono invece la legge sul bollo e le sue modifiche e vanno presentate entro due mesi dalla data dell’operazione soggetta a imposta.
Assistenza nelle verifiche fiscali (imposta sul reddito, imposta sulle vendite – imposta sui redditi da lavoro dipendente – imposta di bollo – verifiche su ritenute e addizionali)
Questa fase della verifica muove da quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi, alla luce della documentazione che attesta i movimenti dell’unità economica, quali acquisti, vendite, prestazioni di servizi e altre operazioni. La predisposizione dei documenti richiesti per la verifica va condotta con rigore professionale, previa revisione degli stessi, senza violazioni di legge e con adeguata evidenza nei verbali di contraddittorio (redditi da lavoro – imposta di bollo – verifiche su ritenute e addizionali). L’esito risulta così coerente con la dichiarazione, con l’effettiva movimentazione contabile e commerciale dell’unità e con l’accertamento dei diritti dell’unità economica, a sostegno di quanto realmente registrato nelle scritture.
Asseverazione di bilanci di ogni tipo per tutti gli enti
Molti clienti necessitano di ulteriori servizi richiesti da enti pubblici e privati, quali banche, tribunali e altri organismi. Lo Studio li eroga asseverando i bilanci dopo averli sottoposti a revisione, esprimendo il proprio giudizio e curando gli adempimenti connessi, ai migliori costi disponibili. Consapevole dell’importanza dei tempi in incarichi di questo genere, il team si adopera per completare le attività richieste prima della scadenza fissata.
La legge sull’imposta immobiliare n. 196 del 2008, modificata dalla legge n. 117 del 2014, riveste la massima importanza per clienti e investitori, eppure molti la trascurano. Ciò accade a prescindere dai dubbi di legittimità costituzionale che riguardano diversi suoi articoli e dalla distanza di tale imposta dalla logica dell’imposta sugli utili commerciali e dell’imposta sulle attività commerciali e non commerciali, poiché il tributo finisce per gravare sui ricavi.
Imposte immobiliari
L’imposta colpisce i fabbricati locati secondo le disposizioni del codice civile, così come i proventi delle unità ammobiliate. Molti trascurano questo tributo e si trovano poi di fronte a un accertamento determinato in via presuntiva, del tutto distante dalla realtà. Non presentano ricorso nei termini e accumulano sanzioni rilevanti. La consapevolezza fiscale e il ricorso a un rappresentante tributario attraverso lo Studio costituiscono una solida protezione da simili situazioni. In applicazione dell’articolo 9 della legge, di seguito si forniscono ai clienti alcune informazioni essenziali.
L’imposta accertata è dovuta, per il primo accertamento, a decorrere dal 1° luglio 2013 e, successivamente, dal 1° gennaio di ciascun anno secondo le disposizioni della legge allegata, fermo restando che tale accertamento conserva efficacia fino al 31 dicembre 2018.
Una seconda questione essenziale riguarda il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta. L’articolo 2 della legge chiarisce che l’imposta grava sul proprietario del fabbricato o su chi vanti un diritto reale di godimento o di sfruttamento sullo stesso, persona fisica o giuridica che sia. Per le persone giuridiche e per le persone fisiche prive della piena capacità di agire, l’imposta è versata dal rappresentante legale per conto del soggetto rappresentato.
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